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Il D.Lgs. 18/2023 introduce limiti obbligatori per le PFAS nell'acqua potabile. Gestori idrici, ARPA e privati devono adeguarsi alle nuove regole di monitoraggio europee.
La Commissione europea ha esteso il monitoraggio obbligatorio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque potabili, in attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 recepita in Italia con il D.Lgs. 18/2023. Gestori idrici, Regioni e cittadini devono conoscere gli obblighi in vigore e le scadenze di adeguamento.
La direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano ha introdotto per la prima volta parametri obbligatori per le PFAS nelle acque potabili dell'Unione. Recepita in Italia con il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 e aggiornata dal correttivo D.Lgs. 102/2025, la normativa fissa limiti vincolanti per la somma dei PFAS — 30 molecole, 24 fino al 13 luglio 2026, ADV escluse (limite: 0,10 µg/L, dal 12 gennaio 2026) — e per la somma dei 4 PFAS prioritari (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS: 0,02 µg/L, dal 13 luglio 2026); il precedente parametro generico dei PFAS totali (0,5 µg/L) è stato superato. Parallelamente, la direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) prevede il meccanismo della Watch List, strumento con cui la Commissione individua sostanze prioritarie da monitorare sistematicamente prima di fissare limiti definitivi.
Le sostanze perfluoroalchiliche costituiscono una famiglia di composti chimici artificiali persistenti, impiegati in numerosi settori industriali e di consumo. Non si degradano nell'ambiente e si accumulano nei tessuti degli organismi viventi. L'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) ha evidenziato che l'esposizione continuativa a determinate PFAS — in particolare PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS — è associata a effetti sulla salute, tra cui alterazioni del sistema immunitario e ormonale. L'acqua potabile rappresenta una delle principali vie di esposizione umana nelle aree contaminate.
In Italia, il D.Lgs. 18/2023 ha assegnato alle ARPA regionali e ai gestori del servizio idrico integrato il compito di avviare il monitoraggio delle PFAS secondo le frequenze stabilite dall'allegato II del decreto. Le Regioni del Nord Italia — in particolare Veneto, Lombardia e Piemonte — presentano storicamente le concentrazioni più elevate nelle acque superficiali e nei pozzi a causa della presenza di poli industriali chimici. L'ISS CeNSiA (Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore) supporta le ARPA nella definizione dei metodi di analisi e nell'interpretazione dei dati.
Il D.Lgs. 18/2023 obbliga i gestori idrici a rendere pubblici i risultati del monitoraggio delle PFAS sul proprio sito web e su richiesta degli utenti. I cittadini che si approvvigionano da pozzi privati non sono coperti da questo obbligo e devono provvedere autonomamente all'analisi dell'acqua. In caso di superamento dei valori parametrici, il gestore è tenuto a informare tempestivamente l'ASL competente e ad adottare misure correttive.
Le imprese alimentari, gli alberghi, le RSA e le strutture scolastiche che utilizzano acqua di rete devono verificare che il proprio gestore abbia avviato il monitoraggio PFAS previsto dal D.Lgs. 18/2023. Per chi gestisce sistemi di trattamento dell'acqua, il decreto impone che l'intervento non aumenti la concentrazione di contaminanti e che i materiali a contatto siano certificati secondo le normative vigenti. Un laboratorio qualificato, con metodi validati conformi a norme tecniche, produce rapporti di prova utilizzabili come documentazione tecnica ai fini della conformità normativa (ammissibilità valutata dall'autorità competente). Le strutture ricettive possono partire dall'hub di settore per gli hotel; le case di riposo dall'hub dedicato alle RSA.
Se risiedi in un'area con presenza storica di PFAS nelle acque — in particolare nelle province della pianura padana e del Veneto — la scelta più prudente è richiedere un'analisi specifica dell'acqua del rubinetto o del pozzo. La nostra analisi PFAS con metodo LC-MS/MS determina i singoli PFAS e calcola le somme previste dalla normativa (compreso il gruppo dei 4 PFAS prioritari) aggiornata dal D.Lgs. 102/2025, fornendo un referto comparabile ai valori parametrici di legge. Per le imprese e i gestori, l'avvio del monitoraggio sistematico non è facoltativo: le verifiche dei NAS e delle ASL sui piani di autocontrollo comprendono il controllo dell'adempimento agli obblighi PFAS.
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