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Il decreto recepisce la direttiva (UE) 2020/2184 e introduce nuovi parametri, limiti più stringenti per il piombo e l'obbligo del Water Safety Plan.
Il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 ha avviato il più importante aggiornamento della normativa italiana sulle acque potabili degli ultimi vent'anni. Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 marzo 2023, abroga il precedente D.Lgs. 31/2001 e recepisce la direttiva (UE) 2020/2184 sulle acque destinate al consumo umano.
Il cambiamento non riguarda solo l'elenco dei parametri da misurare: cambia l'intera logica di controllo. Si passa dalla verifica analitica a valle a una gestione del rischio lungo tutta la filiera, dalla captazione fino al rubinetto dell'utente. Per chi gestisce un'acqua — gestori idrici, strutture ricettive, condomini, aziende alimentari — significa documentare in modo continuo la sicurezza, non solo presentare un referto a campione.
La novità più discussa riguarda i PFAS, le sostanze perfluoroalchiliche: dopo il correttivo D.Lgs. 102/2025 il decreto fissa un limite di 0,10 µg/L per la somma dei PFAS (30 molecole, 24 fino al 13 luglio 2026, ADV escluse, dal 12 gennaio 2026) e di 0,02 µg/L per la somma dei 4 PFAS prioritari PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS (dal 13 luglio 2026); il precedente parametro generico dei PFAS totali (0,5 µg/L) è stato superato e viene introdotto l'acido trifluoroacetico (TFA) come parametro autonomo (10 µg/L, monitoraggio obbligatorio dal 13 gennaio 2027). Accanto ai PFAS entrano nel monitoraggio il bisfenolo A (2,5 µg/L), la microcistina-LR (1 µg/L) e l'uranio (30 µg/L), parametri che il quadro precedente non contemplava.
Per approfondire il quadro tecnico delle sostanze perfluoroalchiliche e i metodi di analisi è utile la nostra analisi PFAS con metodo LC-MS/MS, mentre la lettura guidata articolo per articolo è disponibile nella scheda normativa completa del D.Lgs. 18/2023.
Il valore di parametro del piombo scende da 10 a 5 µg/L, con piena applicazione fissata al 12 gennaio 2036. È una soglia che mette sotto osservazione gli edifici costruiti fino ai primi anni Ottanta, dove colonne montanti e raccordi possono ancora rilasciare piombo per corrosione, in particolare dopo lunghe stagnazioni notturne.
Il punto in cui il valore deve essere rispettato è il rubinetto utilizzato per il consumo umano: per questo un'acqua conforme alla consegna dell'acquedotto può comunque risultare non conforme al punto d'uso a causa dell'impianto interno.
I gestori del servizio idrico integrato, gli autocontrolli HACCP delle aziende alimentari e i responsabili degli edifici prioritari (ospedali, RSA, alberghi, scuole) devono aggiornare i propri piani di monitoraggio per includere i nuovi parametri secondo le scadenze stabilite a livello regionale.
Chi attinge da un pozzo a uso umano resta l'unico responsabile della verifica: una analisi dell'acqua di pozzo periodica è lo strumento più semplice per documentare la conformità. Per approfondire gli obblighi del decreto in modo strutturato è disponibile il corso completo sul D.Lgs. 18/2023 dell'Accademia 123Acqua Marchio commerciale di Labservice srl; la trattazione estesa con checklist operativa è nella guida completa agli obblighi 2026 del D.Lgs. 18/2023.
I laboratori qualificati come 123Acqua Marchio commerciale di Labservice srl hanno già aggiornato i metodi di prova per coprire i nuovi parametri introdotti dal decreto, nei limiti del proprio scopo di prova.
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