Reg. (CE) 178/2002 (General Food Law)
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l`Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
Il Regolamento (CE) 178/2002 (General Food Law) è la pietra angolare della legislazione alimentare europea. Stabilisce i principi fondamentali (analisi del rischio, precauzione, trasparenza, tracciabilità, responsabilità dell`operatore), definisce il concetto di alimento includendovi esplicitamente l`acqua destinata al consumo umano (art. 2), istituisce l`Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e il sistema di allerta rapido per gli alimenti (RASFF). È la cornice di riferimento per il Reg. (CE) 852/2004 sull`igiene degli alimenti e per la direttiva (UE) 2020/2184 sulle acque potabili.
Anno
2002
Tipo
Regolamento
Soggetti obbligati
4
Ambito di applicazione
Regolamento quadro europeo della legislazione alimentare (General Food Law). Definisce gli alimenti, istituisce l`EFSA, sancisce i principi di analisi del rischio, precauzione, tracciabilità e responsabilità dell`operatore. L`acqua destinata al consumo umano è alimento ai sensi dell`art. 2.
Soggetti obbligati
- Operatori del settore alimentare e dei mangimi (OSA e OSM) in tutte le fasi della filiera
- Importatori ed esportatori di alimenti e mangimi nell`Unione Europea
- Autorità competenti nazionali (Ministero della Salute, ASL) per i controlli ufficiali
- Gestori del servizio idrico integrato (l`acqua come alimento)
Articoli chiave
| Articolo | Contenuto |
|---|---|
| Art. 2Definizione di alimento | Per alimento si intende qualsiasi sostanza o prodotto destinato a essere ingerito da esseri umani. Sono inclusi acqua destinata al consumo umano, bevande, gomme da masticare e qualsiasi sostanza incorporata intenzionalmente. |
| Art. 6Analisi del rischio | La legislazione alimentare si basa sull`analisi del rischio, articolata in valutazione, gestione e comunicazione del rischio, salvo eccezioni motivate. |
| Art. 7Principio di precauzione | Quando una valutazione delle informazioni disponibili evidenzia la possibilità di effetti dannosi per la salute ma persiste un`incertezza scientifica, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio. |
| Art. 14Requisiti di sicurezza degli alimenti | Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato. Un alimento è a rischio se dannoso per la salute o inadatto al consumo umano. |
| Art. 17Responsabilità dell`operatore | Gli OSA sono responsabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione del rispetto dei requisiti della legislazione alimentare. |
| Art. 18Rintracciabilità | Obbligo di garantire la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata a entrare a far parte di un alimento in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione. |
| Art. 50Sistema di allarme rapido (RASFF) | Istituisce il Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), rete che collega Stati membri, Commissione ed EFSA per la notifica dei rischi diretti o indiretti per la salute umana connessi ad alimenti o mangimi. |
Cosa regola
Il Reg. (CE) 178/2002 (General Food Law) è il regolamento quadro della legislazione alimentare europea. Stabilisce i principi e i requisiti generali applicabili a tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti e mangimi, dal produttore primario al consumatore finale ("dal campo alla tavola"). Definisce in modo armonizzato concetti fondamentali come alimento, mangime, operatore del settore alimentare, immissione sul mercato, rischio, pericolo.
L`art. 2 include esplicitamente l`acqua destinata al consumo umano nella definizione di alimento, sia quando incorporata in un prodotto alimentare sia quando fornita direttamente al consumatore. Questo significa che tutte le disposizioni del regolamento, compresi i principi di tracciabilità, responsabilità dell`operatore e analisi del rischio, si applicano anche ai gestori del servizio idrico e a tutti gli operatori che utilizzano l`acqua come ingrediente o ausilio di lavorazione.
Il regolamento si coordina con la direttiva (UE) 2020/2184 sulle acque potabili (recepita in Italia dal D.Lgs. 18/2023), con il Reg. (CE) 852/2004 sull`igiene degli alimenti, con il Reg. (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e con la specifica disciplina sui contaminanti negli alimenti (Reg. (CE) 1881/2006 e Reg. (UE) 2023/915).
Soggetti obbligati
Sono obbligati tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) e dei mangimi (OSM) in tutte le fasi della filiera, gli importatori e gli esportatori che operano sul mercato europeo. Per il settore idro-alimentare rientrano i gestori del servizio idrico integrato (per la fornitura di acqua come alimento), le industrie alimentari, i ristoranti, gli agriturismi, i produttori di acque minerali e di bevande, le aziende di trasformazione di prodotti agricoli, i produttori di ghiaccio alimentare.
Le autorità competenti nazionali (in Italia Ministero della Salute, Regioni, ASL, ICQRF, NAS) sono responsabili dei controlli ufficiali, della gestione del rischio e della notifica al sistema RASFF in caso di alimenti pericolosi. L`EFSA fornisce pareri scientifici indipendenti su richiesta della Commissione, del Parlamento europeo e degli Stati membri.
Articoli chiave
Capo I (artt. 1-3) finalità e definizioni. Capo II (artt. 4-21) principi generali della legislazione alimentare: analisi del rischio (art. 6), principio di precauzione (art. 7), tutela degli interessi dei consumatori (art. 8), trasparenza (artt. 9-10), requisiti di sicurezza degli alimenti (art. 14), requisiti dei mangimi (art. 15), responsabilità degli operatori (art. 17), rintracciabilità (art. 18), obbligo di ritiro e richiamo (artt. 19-20). Capo III (artt. 22-49) istituisce l`Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e ne definisce missione, organizzazione, indipendenza, comitato scientifico. Capo IV (artt. 50-57) disciplina il sistema di allarme rapido, le situazioni di emergenza e la gestione delle crisi.
L`acqua come alimento
L`art. 2 stabilisce che l`acqua destinata al consumo umano è alimento ai sensi del regolamento. Questo include sia l`acqua di rete fornita per uso potabile, sia l`acqua utilizzata come ingrediente nella preparazione di alimenti e bevande, sia il ghiaccio alimentare. Restano escluse le acque minerali naturali e le acque medicinali, disciplinate da normative specifiche (D.Lgs. 176/2011 per le acque minerali in Italia).
In quanto alimenti, l`acqua potabile e il ghiaccio devono rispettare i requisiti di sicurezza dell`art. 14: non essere dannosi per la salute, non essere inadatti al consumo umano (per contaminazione, decomposizione, deterioramento). Il quadro tecnico-analitico di riferimento per la verifica di questi requisiti è il D.Lgs. 18/2023 (recepimento della direttiva (UE) 2020/2184). Le imprese alimentari devono inserire il controllo dell`acqua nel proprio piano HACCP ai sensi del Reg. (CE) 852/2004.
Sanzioni
Il regolamento non prevede sanzioni dirette: queste sono definite dagli Stati membri. In Italia il D.Lgs. 190/2006 disciplina le sanzioni per le violazioni del Reg. (CE) 178/2002, con sanzioni amministrative pecuniarie da 750 a 9.000 euro per violazioni degli obblighi di rintracciabilità (art. 18), e fino a 60.000 euro per la commercializzazione di alimenti a rischio. In caso di danno alla salute si applicano anche sanzioni penali ai sensi degli artt. 439, 440, 442, 444 del codice penale.
Aggiornamenti recenti
Il regolamento è stato modificato dal Reg. (UE) 2019/1381 (Trasparenza e sostenibilità dell`analisi del rischio dell`UE nella filiera alimentare), applicabile dal 27 marzo 2021, che rafforza la trasparenza degli studi scientifici alla base delle valutazioni dell`EFSA, introduce la pubblicazione obbligatoria degli studi commissionati e prevede una consultazione pubblica nella fase di richiesta di autorizzazione. Nel 2024-2025 la Commissione ha avviato il processo di revisione complessiva della legislazione alimentare per integrarla con il Green Deal, la strategia Farm to Fork e i nuovi rischi emergenti (PFAS negli alimenti, microplastiche, antibiotico-resistenza).
Come 123Acqua si coordina con il Reg. (CE) 178/2002
123Acqua opera in coerenza con il quadro della General Food Law: i metodi analitici utilizzati per l`acqua come alimento sono quelli validati a livello europeo e accettati dall`EFSA. I referti includono tutti gli elementi necessari per la rintracciabilità (identificazione del campione, punto di prelievo, data, operatore, metodo) e sono utilizzabili nel piano HACCP dei nostri clienti del settore alimentare (ristoranti, bar, gelaterie, agriturismi, mense, industrie alimentari) per dimostrare il rispetto dei requisiti di sicurezza dell`art. 14 e del principio di responsabilità dell`art. 17.