Guide · Procedure
Numeri, sigle, unità di misura: il rapporto di prova può sembrare ostico. Ti guidiamo sezione per sezione per capire valori, limiti e giudizi di conformità.
Il rapporto di prova è un documento tecnico-legale: parla un linguaggio preciso e ogni sigla, ogni numero, ogni nota ha un significato definito da norme nazionali e internazionali. Imparare a leggerlo significa poter valutare in autonomia la qualità della propria acqua, decidere se attivare trattamenti correttivi, gestire correttamente i rapporti con ASL e gestori del servizio idrico, e dimostrare in qualunque momento la conformità normativa. Il quadro di riferimento è il D.Lgs. 18/2023 che, in recepimento della Direttiva UE 2020/2184, ha sostituito lo storico D.Lgs. 31/2001 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.
Il decreto disciplina ogni aspetto: dai requisiti dei punti di prelievo alle modalità di campionamento, dai parametri obbligatori ai relativi valori di parametro, dalle frequenze di controllo ai criteri per il giudizio di conformità. È il testo che il laboratorio applica quando emette il rapporto e quello che l'ASL utilizza in caso di controlli ufficiali. Conoscerne almeno i principali parametri — microbiologici (Escherichia coli ed enterococchi a 0 UFC/100 ml), chimici tossicologici (arsenico 10 µg/L, piombo 5–10 µg/L, nitrati 50 mg/L) e indicatori (pH 6,5–9,5; durezza 15–50 °F consigliata; conducibilità ≤2500 µS/cm) — è il presupposto per leggere correttamente il rapporto.
Le buone prassi metrologiche e la guida ILAC G8 richiedono ai laboratori di dichiarare esplicitamente la “regola decisionale” utilizzata per emettere il giudizio di conformità. La regola decisionale stabilisce come si tiene conto dell'incertezza di misura nel confronto con il valore di parametro di legge. Le regole più comuni sono: regola “semplice” (si confronta solo il valore misurato con il limite, senza considerare l'incertezza), regola “con banda di guardia” (la conformità è dichiarata solo se il valore misurato + incertezza è sotto il limite), regola “probabilistica” (si calcola la probabilità che il valore vero sia sotto il limite). La normativa nazionale (già lo storico D.Lgs. 31/2001, oggi il D.Lgs. 18/2023) ammette la regola semplice come default, ma il committente può richiedere una regola più prudenziale per esigenze specifiche. La regola applicata deve essere indicata nel rapporto.
Per approfondire il significato dei singoli parametri puoi partire dalle voci del glossario sul valore di parametro e sui parametri indicatori. Per una panoramica divulgativa è utile anche l’articolo del blog su come leggere un referto di analisi dell’acqua.
Per richiedere una nuova analisi o una ripetizione mirata consulta il catalogo dei pacchetti; se devi ancora prelevare il campione, segui prima la guida su come prelevare correttamente un campione.
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