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D.Lgs. 18/2023: scadenze 2026 per i gestori del servizio idrico

Il 2026 segna il primo banco di prova del D.Lgs. 18/2023: i gestori del servizio idrico devono aver completato la valutazione del rischio della filiera e attivato i nuovi piani di campionamento.

Redazione 123Acqua1 min lettura

Il 2026 è l'anno in cui i gestori del servizio idrico integrato devono presentarsi in regola con la prima fase di attuazione del D.Lgs. 18/2023, il decreto che ha recepito in Italia la direttiva europea sulle acque destinate al consumo umano. Le scadenze non riguardano più solo l'aggiornamento documentale: il legislatore chiede ora un cambio di approccio, dalla logica della verifica analitica a valle a quella della valutazione del rischio lungo l'intera filiera idrica.

Cosa scade nel 2026

  • Completamento della valutazione del rischio della filiera, dal punto di captazione al rubinetto dell'utente.
  • Aggiornamento del piano di sorveglianza con i nuovi parametri (PFAS, bisfenolo A, microcistina-LR, uranio).
  • Trasmissione dei dati di monitoraggio nel formato definito dal Ministero della Salute.
  • Avvio della sorveglianza sulla Legionella negli edifici prioritari serviti dalla rete.
  • Pubblicazione dei dati di qualità dell'acqua secondo i criteri di trasparenza previsti dal decreto.

Le criticità più frequenti

Dalle prime ispezioni delle ASL e delle Autorità sanitarie regionali emergono alcune ricorrenze: piani di sicurezza dell'acqua poco integrati con i sistemi gestionali esistenti, mappature dei punti critici incomplete soprattutto nelle reti acquedottistiche di piccola dimensione, scarsa documentazione delle ispezioni alle captazioni. La conformità formale, da sola, non basta più.

Cosa significa per laboratori e committenti

I laboratori di prova devono essere in grado di coprire l'intero set di parametri previsti dal nuovo decreto e di garantire incertezze di misura coerenti con i nuovi limiti, particolarmente stringenti per piombo e PFAS. I committenti che si avvalgono di laboratori esterni devono verificare lo scope di prova e la coerenza dei metodi con quelli richiamati dal decreto.

Termini del glossario

Domande frequenti

Quali sono i parametri davvero nuovi rispetto al D.Lgs. 31/2001?

I parametri introdotti ex novo o ridefiniti sono PFAS (somma di 20 sostanze, limite 0,1 µg/L), bisfenolo A (2,5 µg/L), microcistina-LR (1 µg/L) e uranio (30 µg/L). Cambia anche il limite del piombo, che si abbassa progressivamente fino a 5 µg/L entro il 2036.

Il Water Safety Plan è obbligatorio per tutti i gestori?

Sì, l'approccio basato sul rischio è obbligatorio per tutti i gestori del servizio idrico integrato. Le tempistiche di completamento variano in base alla dimensione del gestore e sono fissate dalle Regioni in base alle linee guida ministeriali.

Cosa rischia il gestore che non rispetta le scadenze?

Le sanzioni vanno dalla diffida ad adempiere, con prescrizioni operative dell'Autorità sanitaria, fino alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo dedicato del decreto. Nei casi più gravi, sono previste segnalazioni alle Autorità regionali e nazionali.

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