D.Lgs. 31/2001 (storico)
Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 — Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano
Il D.Lgs. 31/2001 ha disciplinato per oltre vent'anni la qualità delle acque destinate al consumo umano in Italia, recependo la direttiva europea 98/83/CE. È stato abrogato dal D.Lgs. 18/2023, ma resta un riferimento storico per la comprensione di vecchi referti, contratti, capitolati di gara e regolamenti condominiali predisposti prima del 2023. La conoscenza della norma è utile per valutare l'evoluzione dei limiti e l'introduzione di nuovi parametri.
Anno
2001
Tipo
Decreto
Soggetti obbligati
2
Ambito di applicazione
Norma storica sulla qualità delle acque potabili in Italia. Abrogata e sostituita dal D.Lgs. 18/2023, ma ancora citata in atti, documenti tecnici e contratti precedenti al 2023.
Soggetti obbligati
- Soggetti obbligati storici (oggi sostituiti dal D.Lgs. 18/2023)
- Riferimento per atti e contratti precedenti il marzo 2023
Articoli chiave
| Articolo | Contenuto |
|---|---|
| Art. 4Requisiti generali | Stabiliva i principi di salubrità e pulizia, ripresi e ampliati dal D.Lgs. 18/2023. |
| Art. 5Valori di parametro | Rimandava all'Allegato I per i valori limite di parametri microbiologici, chimici e indicatori, oggi aggiornati nel D.Lgs. 18/2023. |
| Art. 19Punto di rispetto della conformità | Identificava il punto di consegna dell'acquedotto come punto di verifica. Il D.Lgs. 18/2023 lo ha spostato al rubinetto del consumatore. |
Cosa regolava
Il D.Lgs. 31/2001 disciplinava la qualità delle acque destinate al consumo umano dal 2001 al marzo 2023. Recepiva la direttiva 98/83/CE e fissava i valori di parametro (microbiologici, chimici e indicatori), i programmi di controllo, gli obblighi dei gestori del servizio idrico integrato e le procedure in caso di superamento dei limiti.
Pur essendo abrogato, il decreto è ancora ampiamente citato in capitolati di gara, contratti pluriennali, regolamenti condominiali e documenti tecnici redatti prima del 2023. È importante saperne riconoscere i riferimenti per valutare l'eventuale necessità di aggiornare la documentazione al D.Lgs. 18/2023.
Soggetti obbligati storici
I soggetti obbligati erano i gestori del servizio idrico integrato e i distributori di acqua potabile, con responsabilità limitata al punto di consegna. Le ASL avevano competenza di vigilanza. Per gli edifici prioritari (scuole, ospedali) non esisteva un obbligo specifico paragonabile all'art. 14 del D.Lgs. 18/2023.
Articoli chiave
Art. 4 fissava i requisiti generali. Art. 5 elencava i valori di parametro. Art. 6 disciplinava i programmi di controllo. Art. 19 identificava il punto di rispetto della conformità al punto di consegna. Allegato I conteneva i parametri (poi aggiornati nel D.Lgs. 18/2023). Allegato II definiva le frequenze minime di controllo.
Limiti e parametri (storici)
I principali parametri storici: nitrati 50 mg/L, arsenico 10 µg/L, piombo 10 µg/L, Escherichia coli 0/100 mL, Enterococchi 0/100 mL, Clostridium perfringens 0/100 mL, durezza valore consigliato 15-50 °F. Non erano normati i PFAS (introdotti dal D.Lgs. 18/2023), il bisfenolo A, la microcistina-LR.
Sanzioni (storiche)
Sanzioni amministrative previste dall'art. 19 del decreto, sostituite oggi dall'art. 23 del D.Lgs. 18/2023.
Aggiornamenti (abrogazione)
Il D.Lgs. 31/2001 è stato abrogato dal D.Lgs. 18/2023, in vigore dal 21 marzo 2023. Tutti gli atti e i contratti che ne fanno riferimento devono intendersi automaticamente coordinati con la nuova disciplina. Per i nuovi contratti, capitolati e regolamenti è opportuno citare direttamente il D.Lgs. 18/2023.
Come 123Acqua aiuta
123Acqua aggiorna periodicamente i propri pacchetti analisi al nuovo D.Lgs. 18/2023, mantenendo la possibilità di confronto con i parametri storici per chi deve verificare l'evoluzione della qualità dell'acqua nel tempo.