Risposta breve
Recepisce la Direttiva UE 2020/2184. Dopo il correttivo D.Lgs. 102/2025 fissa la somma dei PFAS (30 sostanze, 24 fino al 13 luglio 2026, ADV escluse) a 0,10 µg/L dal 12 gennaio 2026; le 6 molecole ADV rientrano nel computo dal 13 luglio 2026, e da tale data si applica la somma dei 4 PFAS prioritari (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) a 0,02 µg/L (proroga L. 199/2025); superato il precedente parametro generico dei PFAS totali (0,50 µg/L). Il correttivo introduce inoltre l'acido trifluoroacetico (TFA) come parametro autonomo (10 µg/L, monitoraggio dal 13 gennaio 2027).
Il D.Lgs. 18/2023 è il decreto che recepisce in Italia la Direttiva UE 2020/2184 sulle acque destinate al consumo umano. È il quadro normativo più moderno e severo mai applicato in Europa sulle sostanze poli- e per-fluoroalchiliche (PFAS). Capirlo è essenziale per privati, condomini, gestori e imprese che usano acqua potabile.
I due limiti normativi (dopo il correttivo D.Lgs. 102/2025)
| Parametro | Limite | Note |
|---|---|---|
| Somma dei PFAS (30 sostanze, 24 fino al 13/07/2026, ADV escluse) | 0,100 µg/L (100 ng/L) | Obbligo dal 12 gennaio 2026; le 6 molecole ADV rientrano nel computo dal 13 luglio 2026 (proroga L. 199/2025) |
| Somma 4 PFAS prioritari (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) | 0,020 µg/L (20 ng/L) | Monitoraggio dal 13 luglio 2026 |
| Acido trifluoroacetico (TFA) | 10 µg/L | Parametro autonomo; monitoraggio obbligatorio dal 13 gennaio 2027 |
Parametro PFAS totali superato
Il correttivo D.Lgs. 102/2025 (in vigore dal 19 luglio 2025) ha superato il precedente parametro generico dei PFAS totali (0,50 µg/L) previsto dal testo originario del 2023, sostituendolo con i due parametri della tabella.
I PFAS della somma
L'Allegato I, parte B del D.Lgs. 18/2023, come modificato dal correttivo D.Lgs. 102/2025, definisce quali composti rientrano nella "somma dei PFAS", calcolata su 30 sostanze: comprende i più studiati (PFOA, PFOS, PFHxS, PFNA, PFHxA, PFBS, PFBA, PFHpA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFPeA, PFPeS, PFHpS, PFNS, PFDS, PFUnDS, PFDoDS, PFTrDS), gli emergenti (HFPO-DA/GenX, ADONA, 6:2 FTS, C6O4) e le 6 molecole ADV, ciascuno con specifico CAS number. Le 6 molecole ADV restano escluse dal computo fino al 13 luglio 2026 e vi rientrano da tale data, portando le sostanze conteggiate da 24 a 30 (proroga L. 199/2025).
Date chiave di applicazione
- 13 gennaio 2023: pubblicazione del D.Lgs. 18/2023
- 19 luglio 2025: entrata in vigore del correttivo D.Lgs. 102/2025
- 12 gennaio 2026: obbligo della somma dei PFAS (30 sostanze) a 0,10 µg/L in tutta Italia, con le 6 molecole ADV escluse dal computo fino al 13 luglio 2026 (proroga L. 199/2025)
- 13 luglio 2026: rientrano nella somma le 6 molecole ADV (da 24 a 30 sostanze) e si applica la somma dei 4 PFAS prioritari a 0,02 µg/L
- 13 gennaio 2027: monitoraggio obbligatorio dell'acido trifluoroacetico (TFA) a 10 µg/L
- 12 gennaio 2036: ulteriori abbassamenti previsti per altri parametri (es. piombo a 5 µg/L)
Confronto con la situazione precedente
Prima del D.Lgs. 18/2023 in Italia non esistevano limiti vincolanti nazionali sui PFAS in acqua potabile. Solo il Veneto, dopo il caso Miteni, aveva fissato livelli di performance regionali. Ora la disciplina è uniforme su tutto il territorio nazionale.
A chi si applica
- Gestori di acquedotti pubblici e privati
- Imprese alimentari che usano acqua di pozzo o trattata
- Condomini con impianti idrici interni (art. 7)
- Strutture ricettive con acqua propria (B&B, agriturismo, hotel)
- Imprese di imbottigliamento di acque minerali (regolamento specifico)
- Gestori di acque destinate alla produzione alimentare
Cosa significa per il privato
Il privato che ha un pozzo per uso esclusivamente domestico non è giuridicamente "obbligato" dal D.Lgs. 18/2023, ma il limite normativo è il riferimento sanitario di sicurezza. Se vivi in zona a rischio (Veneto, Lombardia, Piemonte, alcune aree del Lazio e Campania), un'analisi PFAS è la migliore tutela: 145€ una tantum per sapere se l'acqua che bevi è sotto soglia.
Sanzioni per gestori non conformi
Per i gestori di acque destinate al consumo umano fornite a terzi che non rispettano i limiti PFAS dal 12 gennaio 2026, sono previste sanzioni amministrative significative (D.Lgs. 18/2023, art. 18: da 2.500€ a 25.000€) oltre alla sospensione dell'erogazione fino a rientro nei limiti.
Confronto con altri Paesi UE: l'Italia non è isolata
| Paese | Limite somma PFAS (µg/L) | Note |
|---|---|---|
| Italia (D.Lgs. 18/2023, corr. 102/2025) | 0,100 (somma PFAS, 30 sostanze, 24 fino al 13/07/2026, ADV escluse) + 0,020 (somma 4 prioritari) | Dal 12/01/2026 (le 6 ADV rientrano dal 13/07/2026) e dal 13/07/2026 (proroga L. 199/2025) |
| Germania (TrinkwV 2023) | 0,100 (somma PFAS) | Stessa Direttiva UE 2020/2184 |
| Danimarca | 0,002 (somma 4 PFAS) | Limite più stringente UE |
| Olanda | 0,0044 (PFOA equivalente RIVM) | Approccio basato su rischio |
| USA (EPA 2024) | 0,004 (PFOA, PFOS singoli) | Limiti federali MCL recentissimi |
| Francia (ARS) | 0,100 (somma PFAS) | Recepimento Direttiva UE |
L'art. 13 e la valutazione del rischio specifica per i PFAS
Il D.Lgs. 18/2023 all'art. 13 prevede che i gestori effettuino una valutazione del rischio sulla filiera idrica integrata, includendo i PFAS tra i parametri da monitorare per identificare le pressioni potenziali (industria chimica storica, discariche, aeroporti con uso storico di schiume antincendio AFFF, impianti di trattamento rifiuti). La VR è la base per definire frequenza e tipologia delle analisi PFAS in ogni punto di approvvigionamento.
- Mappatura delle fonti potenziali di rilascio PFAS nel bacino di alimentazione
- Identificazione di siti contaminati storici (registri ARPA regionali)
- Valutazione di aeroporti civili e militari con uso pregresso di AFFF
- Censimento di impianti di trattamento rifiuti e siti di discarica
- Monitoraggio di sorgenti diffuse (uso agricolo di biosolidi)
Tossicologia: perché 0,1 µg/L e non un altro valore
Il limite di 0,1 µg/L per la somma dei PFAS è frutto di valutazioni EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare). Nel 2020 EFSA ha definito una Tolerable Weekly Intake (TWI) cumulativa di 4,4 ng/kg di peso corporeo a settimana per la somma di PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS, basata su effetti immunotossici. Il limite in acqua è stato calibrato perché l'esposizione idrica non superasse una quota significativa di questa TWI considerando anche le altre vie (alimenti, polveri).
Metodo validato LC-MS/MS
123Acqua determina i PFAS della somma normativa in LC-MS/MS con metodo interno validato conforme alle indicazioni EPA 537.1, LOQ tipico 1-2 ng/L per singolo composto. Il referto è utilizzabile per pratiche con ASL e autorità competenti (ammissibilità valutata dall’autorità competente).
In sintesi
- D.Lgs. 18/2023 recepisce la Direttiva UE 2020/2184
- Dopo il correttivo D.Lgs. 102/2025: somma dei PFAS (30 sostanze, 24 fino al 13/07/2026, ADV escluse) 0,10 µg/L dal 12/01/2026; le 6 molecole ADV rientrano nel computo dal 13/07/2026, e somma dei 4 PFAS prioritari 0,02 µg/L dal 13/07/2026 (proroga L. 199/2025); superato il parametro PFAS totali 0,50 µg/L; TFA 10 µg/L dal 13/01/2027
- L'Allegato I, parte B elenca i composti della somma dei PFAS (30 sostanze, 24 fino al 13/07/2026, ADV escluse) con CAS number
- Si applica a gestori, imprese alimentari, condomini, strutture ricettive
- Per il privato: nessun obbligo, ma analisi raccomandata in zone a rischio
- Il limite è coerente con la TWI EFSA 4,4 ng/kg pc/settimana per somma 4 PFAS
- Sanzioni per gestori non conformi da 2.500€ a 25.000€ (art. 18)
Pacchetto PFAS 20 — metodo validato LC-MS/MS
Somma 20 PFAS LC-MS/MS in riferimento al D.Lgs. 18/2023 s.m.i., LOQ 1-2 ng/L per ciascun composto, refertazione in 7-10 giorni con metodo interno validato.
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