Accordo Stato-Regioni Piscine 2003
Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 — Aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio
L'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 è il riferimento per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine pubbliche e a uso collettivo. Stabilisce le tipologie di vasche, i requisiti dell'acqua di immissione e di vasca, i parametri chimici e microbiologici da monitorare, le frequenze di analisi, gli obblighi del responsabile della piscina e i controlli dell'ASL. Le Regioni hanno emanato proprie discipline attuative.
Anno
2003
Tipo
Decreto
Soggetti obbligati
5
Ambito di applicazione
Disciplina nazionale degli aspetti igienico-sanitari delle piscine pubbliche e a uso collettivo, comprese strutture ricettive, condomini con piscine, centri benessere e parchi acquatici.
Soggetti obbligati
- Gestori di piscine pubbliche e a uso collettivo
- Hotel, B&B, agriturismi, camping con piscine
- Centri sportivi e impianti natatori
- Centri benessere, terme, parchi acquatici
- Condomini con piscina condominiale
Articoli chiave
| Articolo | Contenuto |
|---|---|
| Art. 3Tipologie di piscine | Classifica le piscine in: pubbliche (gruppo A), a uso collettivo (gruppo B - hotel, agriturismi, condomini), a finalità terapeutiche (gruppo C). |
| Art. 5Requisiti acqua | L'acqua di immissione deve essere potabile (D.Lgs. 18/2023). L'acqua di vasca deve rispettare specifici parametri chimici e microbiologici elencati nell'Allegato 1. |
| Art. 6Controlli interni | Il responsabile è obbligato a effettuare controlli interni quotidiani (cloro residuo, pH) e analisi mensili microbiologiche e chimiche complete in laboratorio. |
Cosa regola
L'Accordo disciplina tutti gli aspetti tecnico-igienici delle piscine: caratteristiche costruttive, qualità dell'acqua di immissione e di vasca, sistemi di trattamento e disinfezione (cloro, bromo, UV, ozono), requisiti del personale di assistenza, controlli interni e ispezioni dell'ASL.
Si coordina con la normativa generale sulle acque potabili (D.Lgs. 18/2023) per l'acqua di immissione e con le linee guida sulla legionellosi per i circuiti di acqua calda associati (docce, vasche idromassaggio, saune).
Soggetti obbligati
Il responsabile della piscina (titolare dell'attività, gestore o tecnico designato) è il principale soggetto obbligato. Deve garantire la conformità dell'acqua, tenere il registro dei controlli interni, comunicare le non conformità all'ASL e adottare i provvedimenti di chiusura temporanea quando necessario.
Articoli chiave
Art. 3 classifica le tipologie di piscine. Art. 5 stabilisce i requisiti per l'acqua. Art. 6 disciplina i controlli interni (autocontrollo) e le frequenze di analisi. Art. 7 disciplina le ispezioni dell'ASL. Allegato 1 elenca i parametri da monitorare con i relativi valori limite. Allegato 2 indica i requisiti del personale di assistenza.
Limiti e parametri introdotti
Acqua di vasca: cloro libero 0,7-1,5 mg/L (1,0-2,0 per vasche idromassaggio), pH 6,5-7,5, torbidità <0,5 NTU, conta totale a 36 °C <100 UFC/mL, Escherichia coli 0/100 mL, Pseudomonas aeruginosa 0/100 mL, Staphylococcus aureus 0/100 mL, Legionella spp. assente in 1 L per impianti caldi e idromassaggio. Cloro combinato <0,4 mg/L.
Sanzioni
Le Regioni hanno definito sanzioni specifiche con le proprie discipline attuative. In generale: sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 25.000 euro, sospensione dell'attività in caso di non conformità microbiologica grave, segnalazione all'autorità giudiziaria in caso di danni alla salute degli utenti.
Aggiornamenti recenti
Nel 2025 il tavolo tecnico Stato-Regioni ha avviato la revisione dell'Accordo 2003 per integrare i nuovi parametri introdotti dal D.Lgs. 18/2023 e per uniformare le discipline regionali, particolarmente disomogenee.
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