Cromo VI
Anche noto come: Cromo esavalente, Cr(VI), Cromo-6
Forma esavalente del cromo, cancerogena per inalazione e tossica per ingestione. Il D.Lgs. 18/2023 introduce un limite specifico di 25 µg/L (poi 10 µg/L dal 2036).
Il cromo esavalente (Cr-VI) è la forma più tossica del cromo, classificata cancerogena IARC gruppo 1 per via inalatoria. Nelle acque potabili può derivare da contaminazione industriale (concerie, galvaniche) o da rilascio naturale da rocce ofiolitiche.
Il D.Lgs. 18/2023 introduce un parametro specifico per il cromo esavalente: 25 µg/L fino al 2036, poi 10 µg/L. Il limite per il cromo totale resta 50 µg/L. La determinazione richiede metodi cromatografici (IC-ICP-MS) presso laboratori specializzati.
I gestori del servizio idrico devono includere il cromo VI nei piani di sicurezza dell'acqua nelle aree con presenza accertata o presunta di contaminazione.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 18/2023
- IARC Monographs Vol. 49
Termini correlati
Piombo
Metallo pesante tossico. Limite D.Lgs. 31/2001: 10 µg/L. Il D.Lgs. 18/2023 abbassa il limite a 5 µg/L entro il 2036.
Arsenico
Metalloide tossico cancerogeno. Limite acque potabili: 10 µg/L. Particolarmente critico in zone vulcaniche (Lazio, Toscana).
D.Lgs. 18/2023
Decreto del 2023 che recepisce la direttiva (UE) 2020/2184 e sostituisce il D.Lgs. 31/2001. Introduce nuovi parametri (PFAS, bisfenolo A) e l'approccio basato sul rischio.
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