Codice: D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
Definisce gli obblighi di valutazione del rischio biologico, classificazione degli agenti, misure di prevenzione e protezione.
Il datore di lavoro deve includere nel DVR la specifica valutazione del rischio Legionella se l'impianto è a rischio.
Il medico competente valuta l'esposizione dei lavoratori e dispone eventuale sorveglianza.
Obbligo di formare e informare i lavoratori esposti al rischio biologico.
Sanzioni amministrative e penali per il datore di lavoro che omette la valutazione del rischio. Pena dell'arresto e ammenda elevata in caso di mancata valutazione di rischi specifici (art. 55).
Solo se l'impianto presenta caratteristiche a rischio (acqua calda con accumulo, torri evaporative, fontane decorative). In genere, in un ufficio standard il rischio è basso.
Sono il riferimento tecnico ufficiale per dare attuazione concreta agli obblighi del Titolo X riguardo a Legionella.
Sì, a un consulente qualificato; ma la responsabilità ultima resta del datore di lavoro.
L'amministratore lo è solo nei confronti dei dipendenti del condominio (es. portiere); per i condomini come tali si applicano altre regole.
Va comunicato all'ASL; il datore di lavoro deve indagare l'eventuale connessione con l'attività lavorativa e attivare le misure correttive.
123Acqua supporta i datori di lavoro nella valutazione del rischio Legionella richiesta dal D.Lgs 81/2008, dalla mappatura dell'impianto al campionamento accreditato.
Valutazione rischio Legionella