Codice: D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18
Definisce i valori di parametro per parametri microbiologici, chimici e indicatori. Introduce limiti per PFAS-totali, somma 20 PFAS, microplastiche, bisfenolo-A, uranio, perclorato e altre sostanze emergenti.
Stabilisce le frequenze minime di controllo in funzione del volume distribuito e della tipologia di approvvigionamento.
Introduce per la prima volta l'obbligo di valutazione del rischio sui sistemi di distribuzione idrica interni di edifici aperti al pubblico.
Approccio risk-based che copre l'intera filiera dalla captazione al rubinetto.
Regime sanzionatorio amministrativo e penale per gestori e responsabili.
Sanzioni amministrative pecuniarie da poche migliaia fino a oltre 100.000 euro per le violazioni più gravi (art. 23). Per fatti più gravi resta la responsabilità penale ai sensi del codice penale e del D.Lgs 152/2006.
Il decreto è entrato in vigore il 21 marzo 2023, ma la piena applicazione di alcuni obblighi è fissata al 12 gennaio 2026.
Sono edifici aperti al pubblico in cui sono presenti soggetti vulnerabili o ad alta affluenza: scuole, ospedali, RSA, hotel, ristoranti, asili, centri sportivi.
Per i condomini standard cambia poco; per gli edifici prioritari (es. residenze sanitarie, hotel) gli amministratori devono coordinarsi con il gestore per la valutazione del rischio interna.
Il decreto richiede il controllo di PFAS-totali e somma di 20 PFAS specifici. TODO verificare valori esatti rispetto agli allegati.
Le sanzioni amministrative dell'art. 23 si applicano principalmente a gestori e responsabili di edifici prioritari, non al singolo cittadino.
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Analisi obbligatorie D.Lgs 18