Codice: D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 31
Il D.Lgs 31/2001 (Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31) è la norma storica italiana di attuazione della Direttiva 98/83/CE sulle acque destinate al consumo umano, ora abrogata e sostituita dal D.Lgs 18/2023.
Definiva i parametri microbiologici e chimici dell'acqua potabile fino al 2023.
La conformità era valutata al rubinetto del consumatore (utenze domestiche) o al punto di uso negli stabilimenti.
Disciplinava il regime di deroga per parametri specifici, su autorizzazione regionale o ministeriale.
Il D.Lgs 18/2023 ha recepito la Direttiva (UE) 2020/2184 e abrogato integralmente il D.Lgs 31/2001. Le differenze principali sono tre: (1) nuovi parametri assenti dal 2001 — somma dei PFAS e PFAS prioritari (poi rivisti dal correttivo D.Lgs 102/2025), microplastiche in watch-list, bisfenolo-A, uranio; (2) l'approccio basato sul rischio (Water Safety Plan), che estende i controlli dalla captazione al rubinetto invece di limitarsi al solo confronto con i valori limite; (3) l'obbligo di valutazione del rischio sui sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari (scuole, ospedali, RSA, hotel, ristoranti), introdotto per la prima volta. Il riferimento normativo corretto oggi è il D.Lgs 18/2023.
| Aspetto | D.Lgs 31/2001 (storico) | D.Lgs 18/2023 (vigente) |
|---|---|---|
| Direttiva recepita | 98/83/CE | (UE) 2020/2184 |
| PFAS | Non disciplinati come parametro | Somma dei PFAS e somma dei 4 PFAS prioritari (limiti aggiornati dal correttivo D.Lgs 102/2025) |
| Bisfenolo-A | Non previsto | Parametro con valore limite (All. I, Parte B) |
| Microplastiche | Non previste | Inserite in watch-list (monitoraggio osservazionale) |
| Uranio | Non previsto | Parametro con valore limite (All. I, Parte B) |
| Approccio metodologico | Confronto con i valori limite | Approccio basato sul rischio (Water Safety Plan) su tutta la filiera |
| Edifici prioritari | Nessun obbligo specifico | Valutazione del rischio sulla distribuzione interna (art. 6 e art. 9) |
| Stato | Abrogato (21 marzo 2023) | In vigore, piena applicazione dal 12 gennaio 2026 |
No, è stato abrogato dal D.Lgs 18/2023.
Tecnicamente è inopportuno: il riferimento corretto è il D.Lgs 18/2023. Eventuali rimandi al 31/2001 in contratti pregressi devono essere riletti alla luce della nuova norma.
Sì, il D.Lgs 18/2023 introduce nuovi parametri (PFAS, microplastiche, bisfenolo-A) e aggiorna alcuni limiti.
Le analisi pregresse restano valide come dato storico. Per la conformità attuale serve riferirsi ai parametri del D.Lgs 18/2023.
Sul portale Normattiva o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dove resta consultabile come testo storico abrogato.
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