Art. 4 — Obblighi generali
Gli Stati membri devono garantire che le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite: prive di microrganismi, parassiti e sostanze in concentrazioni pericolose per la salute, nel rispetto dei valori dell'Allegato I.
È il principio fondamentale recepito tale e quale dall'art. 4 del D.Lgs 18/2023: la verifica concreta passa per analisi di laboratorio sui parametri dell'Allegato I.
Fonte: EUR-Lex 32020L2184, art. 4