Art. 1 — Campo di applicazione
Il regolamento detta norme generali di igiene applicabili agli operatori del settore alimentare (OSA) in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, fondate sui principi di analisi del rischio.
Qualunque attività che produce, manipola o somministra alimenti rientra nel campo: per l'acqua significa che ogni rubinetto, ghiaccio o impianto a contatto con i cibi è soggetto a controllo dell'OSA.
Fonte: EUR-Lex 32004R0852, art. 1