Risposta breve
Sì, alcune ASL regionali concedono deroghe temporanee su parametri specifici (es. arsenico in aree vulcaniche). La deroga richiede comunque un piano di monitoraggio con laboratorio accreditato.
La deroga è prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 18/2023 (recepimento Direttiva UE 2020/2184): in casi particolari, una Regione può chiedere e ottenere dal Ministero della Salute il permesso di superare temporaneamente un valore di parametro chimico, in attesa di interventi di adeguamento. Vediamo come funziona e cosa significa per chi gestisce un pozzo.
Quando si concede una deroga
La deroga si concede quando il superamento del valore di parametro è dovuto a cause naturali (es. fondo geochimico locale di arsenico in aree vulcaniche, fluoruri in alcune zone del Lazio, vanadio nel Vesuviano) e non a inquinamento antropico. La deroga deve essere giustificata, temporanea, accompagnata da piano di rientro e non deve costituire rischio sanitario significativo.
Esempi concreti in Italia
- Lazio: deroghe storiche su arsenico in aree dei Castelli Romani e Tuscia
- Toscana: deroghe su fluoruri in Maremma
- Sicilia: deroghe locali su boro e nichel in alcune aree
- Veneto: piano di rientro PFAS post-emergenza Miteni
- Lombardia: deroghe puntuali su solventi in aree ex industriali
Cosa significa per il proprietario di un pozzo
Le deroghe ufficiali si applicano principalmente alle reti acquedottistiche, non ai pozzi privati. Per il proprietario di un pozzo, l'eventuale superamento di un parametro non viene "derogato": va gestito con un piano di trattamento (osmosi inversa per arsenico, GFH per nitrati, GAC per PFAS). 123Acqua ti aiuta a interpretare il referto e a scegliere il trattamento.
Attenzione alle false deroghe
Nessuna ASL può concedere deroghe verbali o informali. Una deroga è un atto amministrativo formale (delibera regionale + autorizzazione ministeriale) con piano di rientro e monitoraggio documentato. Diffida di chi ti dice "tanto la tua ASL non controlla".
Il monitoraggio durante la deroga
Anche quando una deroga è in vigore, il monitoraggio non si ferma: anzi, aumenta. Il piano di deroga prevede analisi più frequenti (mensili o trimestrali) presso laboratorio accreditato per documentare l'andamento del parametro derogato e l'avvicinamento al valore di rientro.
Come 123Acqua supporta i piani di deroga
- Refertazione accreditata coerente con il piano di monitoraggio approvato
- Pacchetto a frequenza programmata con tariffa dedicata
- Reportistica trimestrale aggregata per ASL/Regione
- Consulenza tecnica per scelta del trattamento e analisi post-impianto
- Archiviazione 10 anni di tutti i referti per documentazione storica
Non confondere deroga con inazione
La deroga non è "permesso di lasciare le cose come stanno": è una finestra temporale per realizzare interventi correttivi. Se sei in deroga e non agisci, alla scadenza l'ASL ha l'obbligo di intervenire con misure restrittive.
Iter formale di una deroga: chi fa cosa
| Soggetto | Ruolo | Adempimento |
|---|---|---|
| Gestore acquedotto | Richiedente | Documenta superamento, propone piano di rientro |
| Regione | Istruttore | Valuta richiesta, trasmette al Ministero |
| Ministero della Salute | Autorizzante | Concede o nega deroga (max 3 anni rinnovabili 2 volte) |
| ASL | Vigilante | Monitora applicazione e rispetto del piano |
| Laboratorio accreditato | Esecutore controlli | Analisi periodiche con frequenza maggiorata |
| Cittadini esposti | Informati | Comunicazione obbligatoria di stato deroga |
Limiti temporali e parametri esclusi dalla deroga
L'art. 14 del D.Lgs. 18/2023 fissa la durata massima della deroga in 3 anni, prorogabile due volte (totale massimo 9 anni). Sono esclusi dalla possibilità di deroga: parametri microbiologici (E. coli, enterococchi), parametri con effetti cancerogeni accertati alla concentrazione di interesse, situazioni in cui il rischio sanitario è significativo. Per i PFAS, in particolare, la Direttiva UE 2020/2184 prevede regimi di gestione speciali ma non vere deroghe sui limiti dal 12 gennaio 2026.
- Durata massima singola deroga: 3 anni
- Massimo due rinnovi: 9 anni totali
- Esclusi: parametri microbiologici e cancerogeni dimostrati
- Obbligo di comunicazione preventiva ai cittadini esposti
- Obbligo di piano di rientro documentato e finanziato
Soluzioni alternative alla deroga per i privati
Per il privato che ha un pozzo con superamento di un parametro chimico (es. arsenico in zona vulcanica, nitrati in pianura agricola, PFAS in zona rossa) le opzioni sono concrete: installazione di trattamento POU (Point of Use, sotto-lavello) per acqua potabile, separazione dei circuiti potabile vs uso non potabile, in casi estremi connessione all'acquedotto pubblico se disponibile. 123Acqua valida i trattamenti con analisi pre/post installazione.
Validazione tecnica trattamento
Pacchetto pre/post trattamento a tariffa scontata: due analisi mirate sui parametri critici prima e dopo l'installazione dell'impianto, per certificare oggettivamente l'efficacia del trattamento scelto.
In sintesi
- Deroga: art. 14 D.Lgs. 18/2023, applicata principalmente a reti pubbliche
- Concessa solo per cause naturali (geochimica), mai per inquinamento antropico
- Per pozzi privati il problema si risolve con trattamento, non con deroga
- Una vera deroga è atto formale con piano di rientro e monitoraggio
- Durante la deroga le analisi aumentano, non diminuiscono
- Durata massima: 3 anni + 2 rinnovi = 9 anni totali
- Microbiologici e cancerogeni dimostrati esclusi dalla possibilità di deroga
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